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Rilascio carta d'identità elettronica e carta d'identità cartacea casi residuali

La Carta d'identità elettronica (così come quella cartacea) può essere richiesta al proprio Comune di residenza o presso qualsiasi Comune italiano. I cittadini iscritti all'AIRE non possono ancora richiedere la CIE in Italia (si devono rivolgere al proprio Consolato all'estero), ma solo la carta d'identità cartacea.

E' necessario richiedere appuntamento telefonando al n. 0309820921 int.1.

Documentazione necessaria all'emissione o al rinnovo della carta d'identità elettronica:

  • 1 fotografia recente in formato tessera (anhe formato elettronico su supporto USB, a viso scoperto e possibilmente senza occhiali con montature spesse;
  • in caso di rinnovo portare la carta d’identità scaduta;
  • in caso di furto o smarrimento è necessario presentare la denuncia  rilasciata dall’autorità competente e un altro documento di riconoscimento.

Il costo per la CIE è fissato in €. 22,00 (che salgono a €. 27,00 per i duplicati).

Il costo della carta d'identità cartacea è fissato in €. 5,30 (che salgono a €. 10,40 per i duplicati). Per il rilascio della carta d'identità cartacea è necessario portare 2 fotografie formato tessera.

L'art. 10 del D.L. 13/5/2011 n° 70 ha abolito il limite minimo per il rilascio, che precedentemente era fissato in 15 anni di età, e sono stati fissati termini di validità diversificati a seconda dell'età del minore al momento del rilascio:

per i minori di età inferiore ai 3 anni la carta d’identità vale 3 anni ;
per i minori dai 3 ai 18 anni la carta d’identità vale 5 anni ;
per i richiedenti maggiorenni la carta d'identità vale 10 anni.

Per i minori è necessario presentarsi accompagnati dai genitori, entrambi muniti di un documento di riconoscimento, nel caso si richieda la carta d’identità valida per l’espatrio. Se i genitori non si presentano per firmare l’autorizzazione all’espatrio, la carta d’identità verrà rilasciata con l’indicazione sul retro: “Documento non valido ai fini dell’espatrio”.
Per il minore di anni 14 l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Sul retro della carta d'identità verranno apposti i nominativi dei genitori.

Qualora il minore di anni 14 debba viaggiare all'estero  con una persona diversa dai genitori o da chi ne fa le veci è necessario munirsi dell'assenso all'espatrio. Il modulo per l'assenso può essere ritirato presso l'ufficio anagrafe. Lo stesso, una volta compilato ed autenticato, può essere spedito dal Comune o consegnato a mano alla Questura perché venga vidimato. Si consiglia quindi di procedere con un certo anticipo (almeno un mese) rispetto alla data del viaggio onde evitare inconvenienti.


 

Informazioni

Termini di conclusione:

6 giorni lavorativi per la CIE - rilascio immediato per la Carta d'Identità cartacea residuale

Normativa di riferimento:

- R.d. del 18 giugno 1931 n. 773, approvazione del Tulps; - Legge n. 1185 del 21 novembre 1967 "Norme sui passaporti"; - D.P.R. n. 649 del 6 agosto 1974 "Disciplina dell'uso della carta d'identità e di altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio"; - D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"; - Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, art. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"; - Legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; - Legge n. 106 del 12 luglio 2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Prime disposizioni urgenti per l'economia"; - Decreto legge n. 1 del 20 gennaio 2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"; - Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 "Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento". - D.L. 78/2015 art. 10 comma 3 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali".

Modalità di avvio:

Istanza di parte