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Procedimento cambio di residenza e variazione di indirizzo

Il 9 maggio 2012 è entrato in vigore il Decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n.35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". L'art.5 introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche relative al cambio di residenza, l'espatrio e il cambio di indirizzo all'interno del Comune. Le dichiarazioni vanno rese compilando i moduli ministeriali pubblicati in allegato. Ai fini della registrazione della dichiarazione è necessario che i moduli siano compilati nelle parti obbligatorie. I cittadini di paesi terzi e i cittadini comunitari devono altresì allegare i documenti richiesti dagli allegati A e B.   Le dichiarazioni possono essere presentate non solo attraverso lo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

1- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 2 - che l'autore sia identificato con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi; 3 - che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la posta elettronica certificata del dichiarante; 4 - che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

L'iscrizione e/o variazione viene registrata nei 2 giorni lavorativi successivi alla dichiarazione resa. L' accertamento dei requisiti avviene nei 45 giorni successivi alla dichiarazione. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli art.  75 e 76 del DPR 445/2000 che dispongono rispettivamente LA DECADENZA DAI BENEFICI ACQUISITI per effetto della dichiarazione, nonché il RILIEVO PENALE della dichiarazione mendace, con segnalazione alle autorità di P.S. delle discordanze tra le dichiarazioni rese e gli esiti degli accertamenti esperiti dal Comune.

PATENTI E VEICOLI: Occorre indicamente SOLO se si è titolari di patente di guida e se si è intestatari di autoveicoli o motoveicoli.

L'eventuale potere sostitutivo, in caso di inerzia da parte dei responsabili del procedimento, è esercitato dal segretario comunale.

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Informazioni

Termini di conclusione:

L'ufficiale d' anagrafe provvede a registrare le dichiarazioni rese nei 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle stesse e accerta la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione o la registrazione nei 45 giorni successivi alla dichiarazione.

Normativa di riferimento:

Decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n.35 -"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" - Cambio di residenza in tempo reale.

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

In caso di esito positivo si applica il silenzio assenso. In caso di esito negativo, invio raccomandata preavviso di rigetto.

Modalità di avvio:

Istanza di parte